Conoscere la 133
La popolazione italiana ignora i motivi della protesta che gli studenti unitamente ai docenti e ricercatori universitari stanno muovendo ormai da un mese contro la LEGGE 133 del 6 agosto 2008 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto, perciò ritengo necessaria un’azione di diffusione delle informazioni utili a riguardo più ampia possibile, al fine di rendere la popolazione stessa capace di valutare oggettivamente l’operato dei nostri governanti. E’ chiaro che i media non sono assolutamente in grado di fornire agli italiani una cronaca sana e corretta dei fatti e degli avvenimenti unici e quanto mai meravigliosi che stanno coinvolgendo da una settimana le città italiane più ‘universitarie’, quindi sta a chi ne prende parte attivamente (in primis gli studenti) il dovere di farlo, in tutti i modi possibili e leciti. La classe politica è fortemente corrotta e gestisce palesemente l’informazione giornalistica al fine di tutelarsi orientando di fatto il giudizio dei lettori ed inculcando una falsa verità sottoforma di cronaca che è in realtà frutto di interpretazione e mistificazione della realtà dei fatti.
Fortemente amareggiata per quanto sta accadendo nel mio paese, non mi sento in grado di riporre ulteriore fiducia in chi ci governa. Purtroppo non vedo alcuno spiraglio di luce nel buio tunnel in cui l’Italia si è immessa da ormai molti anni. E’ la strada che la porta verso il declino sociale nella sua interezza.
Abbiamo assistito, infatti, negli anni passati alla crisi morale ed etica del nostro paese, che si è unita a quella religiosa; basta pensare alle questioni quali la fecondazione assistita, l’aborto, l’eutanasia, il rapporto fede-ragione, il ruolo del papa nella società ‘etica’…
E’ seguita la crisi istituzionale. Si ricordino tutte le vicende di corruzione ed evasione fiscale sventate con le intercettazioni (in ogni ambito: dalla giustizia alla sanità…). E’ sufficiente pensare alle riforme che hanno riguardato la sacrosanta Costituzione Italiana ed il ruolo di personalità quali il Presidente della Repubblica …
La crisi economica è andata maturando sino ad oggi raggiungendo l’apice in tutto il mondo occidentale ed entrando in competizione con quella del ’29. E’ inutile palesare che la piaga dell’economia continuerà a far male al nostro Paese ancora per molto, e che non si può curare da un giorno all’altro come la classe dirigente vuole farci credere. I nostri governanti, operando nella direzione di favorire ‘lo sviluppo economico, di semplificare e di stabilizzare la finanza pubblica’ (come è specificato in capo alla legge 133) stanno alimentando quella che, a mio avviso (e non solo mio), è la crisi più grave che si possa vivere: la crisi culturale. Si sta cancellando della popolazione quella componente da sempre e storicamente incaricata di attuare il progresso della società. Senza la minima preoccupazione e con l’ignoranza che non deve essere propria di chi percepisce ‘lavorando’ lo stipendio più alto d’Europa (ovvero i nostri parlamentari), si sta attuando il progetto di distruzione della società italiana. Il futuro che si prospetta all’Italia è quello di una nazione non più in grado di competere con i Paesi più sviluppati, di una nazione povera ed ignorante. I provvedimenti previsti dalla legge 133 sono esplicitati in poche righe e sono stati elaborati in brevissimo tempo eppure trattano questioni meritevoli di ben più attenzione, analisi, sforzo mentale, o semplicemente, LAVORO.
Ritengo, tuttavia, che con la stessa leggerezza con la quale è stata fatta la legge 133, noi, che non siamo certamente tutti avvocati esperti in materia di legge, possiamo leggerla, comprenderla ed analizzarla senza l´intermediazione di giornali politicizzati o politici che si improvvisano giornalisti.
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
Bisogna chiarire che cos´è una fondazione di diritto privato:
Una fondazione di diritto privato è una persona giuridica.
Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. (Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.)
Per maggiori dettagli consultare le pagine web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Persona_giuridica
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Lib1.htm
In pratica, dall´oggi al domani fantomatici privati interessati all´università dovrebbero ‘fondarla’ , cominciare a finanziarla ed a gestirla come un´ impresa. Ogni fondazione avrebbe un suo statuto che, con l´atto costitutivo, dovrebbe contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione, e deve anche determinare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
Ovvero, le fondazioni non farebbero altro che favorire il proliferare di fenomeni come il clientelismo o lo strapotere di alcuni ‘professori baroni’ e rettori i quali sicuramente avrebbero interesse a rientrare in quella cerchia di persone che amministrerà l´università, perdon, impresa, perdon, fondazione.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
Le fondazioni prendono possesso di tutte le proprietà immobili che adesso sono pubbliche. Prendiamo atto con stupore che non si dovranno pagare ulteriori le tasse per tale passaggio di proprietà degli immobili dal pubblico al privato (dato che gli studenti già pagano per usarli!)
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
A conferma di quanto detto prima su rettori corrotti, professori ‘interessati’, e non solo…immaginate Berlusconi che prende possesso anche delle università….
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
Potrà dunque capitare che un aspirante studente universitario non potrà permettersi di studiare nella città più vicina alla sua residenza, che gli chiede di pagare quanto non può e si vedrà costretto o a migrare altrove o a rinunciare agli studi. Adesso, invece, a parte quella regionale, le tasse universitarie non sono molto diverse da città a città.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
E´ da notare il fatto che, come al solito, si dedichino poche righe alla descrizione dell´organo che in teoria dovrebbe vigilare sulle fondazioni universitari. Addirittura in casi di emergenza verrebbe nominato un Commissario straordinario che lavorerebbe per lo Stato italiano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (recita il testo), cioè lavorerebbe gratis? No! Sarebbe pagato dalla fondazione universitaria, suppongo, (cioè dagli studenti).
Come esempio di fondazione di diritto privato riporto quello della Fondazione IRI che la stessa legge 133 ha soppresso: http://www.fondazioneiri.it/inside.asp?id=40&id_tool=1
Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l’anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
4. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2008».
5. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
6. L‘articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e’ sostituito dal seguente: «Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’ istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l’anno 2012, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All’articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall’anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e’ compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente.
In sintesi la legge prevede, in merito al turn over, che si riducano le assunzioni in vari enti pubblici, (le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) inclusi enti di ricerca e fondazioni universitarie, con conseguenze disastrose.
Per avere un´idea di come cambieranno le cose riporto un esempio:
attualmente per ogni professore che va in pensione ogni anno ne vengono assunti due. Perché due? Perché gli stipendi di due ‘nuovi’ professori, sommati, equivalgono allo stipendio del professore che è andato in pensione.
La legge 133 sancisce che su dieci professori (il testo recita ‘unità’) in pensione, ne venga assunto uno. Come se l´Italia potesse permettersi di sfornare precari anche in quegli ambiti preziosi come l´università e la ricerca che, al contrario, andrebbero consolidati da ogni punto di vista.
In conclusione, il mondo universitario si sta muovendo con grande consapevolezza, maturità e responsabilità contro questa legge lottando con ogni mezzo. Gli studenti stanno sacrificando il loro tempo per impegnarsi nelle iniziative di protesta: sono più volte scesi in piazza mostrando il loro amore per la cultura, lo studio, il sapere, la disciplina; sono seriamente preoccupati per il loro futuro già precario ed ora violentato legalmente. I giornali non sono capaci di dare voce al popolo giovane che protesta e tenta di salvare il destino della propria nazione, per questo le manifestazioni continuano e continueranno ad oltranza fino a quando le migliaia di ragazzi, ricercatori e professori avranno la forza di sperare che chi ci governa possa veramente ascoltare la loro voce.
Segnalo un sito web che riporta alcuni eloquenti e preoccupanti dati numerici del disastro causato dalla legge 133 all´ente di ricerca INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).
http://www.buconero.eu/chi-siamo/
Altri link utili per informarsi: - il testo integrale della legge 13: http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm
- sito della facoltà di fisica della Sapienza di Roma: http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/home.html
- sito degli studenti di fisica della Sapienza di Roma: http://www.inventati.org/accatagliato/index.php

